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LEGISLAZIONE:
DIRITTO D'AUTORE: Art.2575 c.c.
PLAGIO: art.168 e 156 della legge 633/41; art.158 e 163 della legge 633/41; artt. 171 e ss.
DIRITTO DI CITAZIONE: Articolo 70 della Legge sul Diritto d'Autore 633/41; Articolo 10 della Convenzione di Berna .
ART. 2575 E SS
LIBRO QUINTO DEL LAVORO
TITOLO NONO
CAPO I
DEL DIRITTO DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO, LETTERARIE E ARTISTICHE
Art. 2575.
OGGETTO DEL DIRITTO
1. Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Art. 2576.
ACQUISTO DEL DIRITTO
1. Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore e` costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Art. 2577.
CONTENUTO DEL DIRITTO
1. L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.
2. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, puo` rivendicare la paternita` dell'opera e puo` opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Art. 2578.
PROGETTI DI LAVORI
1. All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
Art. 2579.
INTERPRETI ED ESECUTORI
1. Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalita` fissati dalle leggi speciali, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.
2. Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.
Art. 2580.
SOGGETTI DEL DIRITTO
1. Il diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali.
2. [L'autore che ha compiuto diciotto anni ha capacita` di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano]. (1) --------------- (1) N. Redaz. - Comma abrogato dall'art. 12 della L. 08.03.75, n. 39.
Art. 2581.
TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE
1. I diritti di utilizzazione sono trasferibili. 2. Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto.
Art. 2582.
RITIRO DELL'OPERA DAL COMMERCIO
1. L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima.
2. Questo diritto e` personale e intrasmissibile.
LEGGI SPECIALI 1.
L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.
Art. 2583.
LEGGI SPECIALI
1. L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.
CAPO II
DEL DIRITTO DI BREVETTO PER INVENZIONI INDUSTRIALI
Art. 2584.
DIRITTO DI ESCLUSIVITA`
1. Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.
2. Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.
Art. 2585.
OGGETTO DEL BREVETTO
1. Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purche` essa dia immediati risultati industriali.
2. In quest'ultimo caso il brevetto e` limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.
Art. 2586.
BREVETTO PER NUOVI METODI O PROCESSI DI FABBRICAZIONE
1. Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo.
2. Se il metodo o processo e` diretto ad ottenere un prodotto industriale nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purche` questo possa formare oggetto di brevetto.
Art. 2587.
BREVETTO DIPENDENTE DA BREVETTO ALTRUI
1. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella d'invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, e non puo` essere attuato ne` utilizzato senza il consenso di essi.
2. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2588.
SOGGETTI DEL DIRITTO
1. Il diritto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.
Art. 2589.
TRASFERIBILITA`
1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili.
Art. 2590.
INVENZIONE DEL PRESTATORE DI LAVORO
1. Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.
2. I diritti e gli obblighi delle parti relative all'invenzione sono regolati dalle leggi speciali.
Art. 2591.
RINVIO ALLE LEGGI SPECIALI
1. Le condizioni e le modalita` per la concessione del brevetto, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.
CAPO III
DEL DIRITTO DI BREVETTO PER MODELLI DI UTILITà E PER MODELLI DI DISEGNO ORNAMENTALE
Art. 2592.
MODELLI DI UTILITA`
1. Chi, in conformita` della legge, ha ottenuto un brevetto per un'invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti particolare efficacia o comodita` di applicazione o d'impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce.
2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.
testo in vigore dal: 1-1-1999 al: 18-4-2001
Art. 2593.
MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI
1. Chi, in conformita` della legge, ha ottenuto un brevetto per un nuovo disegno o modello destinato a dare a determinate categorie di prodotti industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee o di colori, ha il diritto esclusivo di attuare il disegno o il modello, di disporne e di far commercio dei prodotti in cui il disegno o il modello e` attuato.
testo in vigore dal: 1-1-1999 al: 18-4-2001
Art. 2594.
NORME APPLICABILI
1. Ai diritti di brevetto contemplati in questo capo si applicano gli articoli 2588, 2589 e 2590.
2. Le condizioni e le modalita` per la concessione del brevetto, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.
ARTICOLO 10 CONVENZIONE DI BERNA
del 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914 e riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971.
Articolo 10
1) Sono lecite le citazioni tratte da un'opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo.
2) Restano fermi gli effetti della legislazione dei Paesi dell'Unione e degli accordi particolari tra essi stipulati o stipulandi, per quanto concerne la facoltà d'utilizzare lecitamente opere letterarie o artistiche a titolo illustrativo nell'insegnamento, mediante pubblicazioni, emissioni radiodiffuse o registrazioni sonore o visive, purché una tale utilizzazione sia fatta conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo.
3) Le citazioni e utilizzazioni contemplate negli alinea precedenti dovranno menzionare la fonte e, se vi compare, il nome dell'autore.
Articolo 10-bis
1) è riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di permettere la riproduzione per mezzo della stampa, la radiodiffusione o la trasmissione per filo al pubblico di articoli di attualità su argomenti economici, politici, religiosi, pubblicati in giornali o riviste periodiche, oppure di opere radiodiffuse aventi lo stesso carattere, nei casi in cui la riproduzione, la radiodiffusione o la predetta trasmissione non ne siano espressamente riservate. Tuttavia, la fonte deve essere sempre chiaramente indicata; la sanzione di questo obbligo è stabilita dalla legislazione del Paese dove la protezione è richiesta.
2) è del pari riservato alla legislazione dei Paesi dell'Unione di stabilire le condizioni alle quali, nei resoconti di avvenimenti di attualità mediante la fotografia, la cinematografia, la radiodiffusione o la trasmissione per filo al pubblico, le opere letterarie od artistiche viste o udite durante l'avvenimento possono, nella misura giustificata dalle finalità informative, essere riprodotte e rese accessibili al pubblico.
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